Separazione per tradimento
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Separazione per tradimento: a chi vanno affidati i figli

Non è mai piacevole scoprire di essere stati traditi, tantomeno se ci sono dei figli nel mezzo, che ne pagano, anche indirettamente, le conseguenze. Soprattutto sul piano emotivo.

La voglia di rivalersi in tribunale, togliendo la custodia dei figli al coniuge infedele, può essere molto forte, ma non è consentita dalla legge, fatta eccezione per quei casi in cui la persona risulti del tutto inadatta alla tutela di un minore.

Capiamo come gestire l’affidamento dei figli dopo una separazione per tradimento: cosa dice la legge, e anche il buon senso.

Si ha diritto all’affidamento dei figli se si viene traditi?

Il tradimento è, spesso, il filo conduttore di molte cause di divorzio e separazione. In questi casi, la perdita di fiducia può riflettersi in tantissimi ambiti della vita comune: anche nella gestione dei figli. Il coniuge tradito può ritenere, a ragione o a torto, che il partner infedele sia del tutto inadatto a svolgere il ruolo di genitore.

Tuttavia, la psicologia e la legge sono chiari su quest’aspetto: un partner infedele non necessariamente può essere un cattivo genitore. Pur avendo mandato in crisi il rapporto di coppia non significa che non possa essere in grado di prendersi cura della prole.

I partner continuano ad avere gli stessi diritti sui figli, nonostante i tradimenti. Per questo, bisognerà rivolgersi ad un avvocato per separazione che proporrà sempre la condizione dell’affidamento condiviso. Non ci sono ostacoli, inoltre, almeno in linea generale e aprioristica, ad affidare i minori al genitore che si macchi di adulterio. L’affidamento dei figli viene determinato secondo l’interesse esclusivo dei minori.

Il giudice dispone l’affidamento esclusivo a uno dei due coniugi solo se uno dei genitori abbia messo in atto nei confronti dei figli dei comportamenti tali da potere incidere negativamente sulla loro educazione e crescita. È anche vero che la donna parte avvantaggiata secondo la legge, che si basa sul principio della cosiddetta maternal preference. La figura materna viene ritenuta più incline, per natura, a prendersi cura dei figli in età scolare.

Di norma, il tribunale dispone, come regola, l’affidamento condiviso (ossia: pari diritti e pari doveri sui figli, pari poteri nelle scelte fondamentali sulla crescita, educazione e istruzione), stabilendo però la residenza presso la madre, salvo che il figlio – con più di 12 anni – abbia manifestato una netta preferenza per il padre.

Anche se, in una società votata alla parità dei diritti, questa tendenza sta trovando sempre più oppositori, i tribunali restano fermi su vecchie posizioni.

Dunque, tra le conseguenze del tradimento non è prevista alcuna interferenza né con riferimento all’affidamento né alla collocazione dei figli.

Eccezionalmente il tradimento non è causa di addebito quando risulta essere la conseguenza (e non la causa) di una crisi matrimoniale già in atto. Se la coppia aveva già iniziato un progressivo allontanamento per altre ragioni (incompatibilità caratteriali, violenze, allontanamento dalla casa), il tradimento non comporta alcuna responsabilità.

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